Art. 22 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

Art. 22

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 18 set 1962
Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco competente per territorio. Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel titolo terzo della presente legge. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario locale.
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