Art. 21
21 / 32In vigore dal 18 set 1962
Con la procedura di cui all' può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purchè a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto alla esportazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354#art-21