Art. 21 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

Art. 21

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 18 set 1962
Con la procedura di cui all' può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purchè a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto alla esportazione.
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