Art. 7 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

Art. 7

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

In vigore dal 1 set 1962
I ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, l'equiparazione delle qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non contemplate dal predetto testo unico, è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291#art-7