Art. 34
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291
In vigore dal 1 set 1962
I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque per un massimo di 30 mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
Tale riduzione non si applica, nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.
Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle
relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.
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