Art. 30
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291
In vigore dal 1 set 1962
Il personale salariato di cui all'articolo 64 della, legge 5 marzo 1961, n. 90, in servizio alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed adibito a mansioni non salariali da data posteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, è collocato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1ª allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1037, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni.
Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme contenute nell' della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
Nei riguardi del personale inquadrato nella 3ª categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 64 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, pio essere disposto il passaggio alla categoria superiore prescindendo dal diploma di ragioniere.
Un terzo dei posti messi a concorso nei ruoli di cui agli annessi quadri IV, V, VIII e IX è riservato al personale di cui ai precedenti commi e all'ultimo comma dell', prescindendo dal limite di età ma in possesso del prescritto titolo di studio.
Della riserva stabilita al comma precedente sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso del prescritto titolo di studio.
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