Art. 24 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

Art. 24

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

In vigore dal 1 set 1962
Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e successive modificazioni presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - sono collocati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.
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