Art. 21 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

Art. 21

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

In vigore dal 1 set 1962
L'ordine di collocamento nelle singole qualifiche conseguente agli inquadramenti e ai trasferimenti di cui ai precedenti è determinato dalla data del decreto di nomina o di promozione alla qualifica rivestita e, a parità di tale data, dai diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso e negli scrutini per merito comparativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291#art-21