Art. 20 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

Art. 20

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

In vigore dal 1 set 1962
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro del provvedimento di inquadramento di cui alla lettera c) del precedente , e con effetto dal 1 luglio 10, gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello stato potranno essere trasferiti, su domanda da presentarsi entro un mese dalla stessa data, nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza nel limite di due terzi della dotazione organica di ciascuna qualifica di quest'ultimo ruolo, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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