Art. 1
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291
In vigore dal 1 set 1962
Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è aggiunto il seguente articolo 17-bis.
"Le disposizioni di cui ai precedenti non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del tesoro:
Ragionerie regionali dello Stato;
Ragionerie provinciali dello Stato;
Ragioneria, presso il Magistrato per il Po.
Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche".
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