Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 17 nov 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR, con Protocollo di firma, adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1517#art-1