Convenzione
Art. XXIII
23 / 23In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XXIII
La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma luna o l'altra delle Parti Contraenti, può entro il 30 giugno di qualunque anno solare posteriore allo anno 1964, notificare per iscritto all'altra Parte Contraente, per le vie diplomatiche, la sua cessazione ed in tal caso, la presente Convenzione cesserà di avere efficacia:
(a) Nel legno Unito:
con riguardo all'imposta sul reddito (inclusa la sovrimposta), per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;
con riguardo all'imposta sui profitti, relativamente ai
seguenti profitti:
(i) profitti sui quali l'imposta sul reddito è applicabile per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;
(ii) profitti sui quali l'imposta sul reddito non è
applicabile ma che sorgono in un periodo di commisurazione (chargeable accounting period) avente inizio il, o dopo il, 1 aprile dell'anno solare successivo o che sono riferibili ad un periodo di commisurazione che cade a cavallo di detta data, per la parte afferente ai periodo posteriore a tale data;
(b) In Italia:
con riguardo alle imposte italiane per gli anni fiscali che
cominciano il, o dopo il, 1 gennaio dello anno solare successivo a quello in cui tale notifica è fatta.
A conferma di quanto sopra i sottoindicati, debitamente autorizzati
a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplicato a Londra, il 4 luglio millenovecentosessanta,
nella lingua italiana ed in quella inglese, avendo entrambi i testi uguale valore.
Per il Governo della Repubblica italiana
VITTORIO ZOPPI
Per il Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda del Nord
SELWYN LLOYD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Storico versioni
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