Art. XXII
Convenzione

Art. XXII

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In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XXII All'entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità all'articolo XXI, le disposizioni della Convenzione si applicano: (a) Nel Regno Unito: con riguardo all'imposta sul reddito (inclusa la sovrimposta), per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il 6 aprile 1956; con riguardo all'imposta sui profitti relativamente ai seguenti profitti: (i) profitti sui quali l'imposta sul reddito è applicabile, o sarebbe applicabile in mancanza della presente Convenzione, per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 6 aprile 1956; (ii) profitti sui quali l'imposta sul reddito non è applicabile, ma che sorgano in un periodo di commisurazione, (chargeable accounting period) avente inizio il, o dopo il 1 aprile 1956; o che sono riferibili ad un periodo di commisurazione che cade a cavallo di detta data, per la parte afferente al periodo posteriore a tale data; (b) in Italia: con riguardo alle imposte italiane per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 1 gennaio 1956.
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-xxii