Convenzione
Art. XXII
22 / 23In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XXII
All'entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità
all'articolo XXI, le disposizioni della Convenzione si applicano:
(a) Nel Regno Unito:
con riguardo all'imposta sul reddito (inclusa la sovrimposta), per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il 6 aprile 1956;
con riguardo all'imposta sui profitti relativamente ai seguenti
profitti:
(i) profitti sui quali l'imposta sul reddito è applicabile, o sarebbe applicabile in mancanza della presente Convenzione, per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 6 aprile 1956;
(ii) profitti sui quali l'imposta sul reddito non è
applicabile, ma che sorgano in un periodo di commisurazione, (chargeable accounting period) avente inizio il, o dopo il 1 aprile 1956; o che sono riferibili ad un periodo di commisurazione che cade a cavallo di detta data, per la parte afferente al periodo posteriore a tale data;
(b) in Italia:
con riguardo alle imposte italiane per gli anni fiscali che
cominciano il, o dopo il, 1 gennaio 1956.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-xxii