Art. XX
Convenzione

Art. XX

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In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XX La presente Convenzione può essere estesa, sia integralmente sia con modificazioni, a qualunque territorio di una delle Parti Contraenti cui questo articolo si riferisce e che applichi imposte sostanzialmente simili per la loro natura a quelle che formano oggetto della presente Convenzione, ed una tale estensione ha effetto dalla data ed è soggetta alle modificazioni e condizioni (incluse le condizioni relative alla cessazione) che possono essere specificate e concordate fra le Parti Contraenti con note da scambiarsi a questo effetto. La cessazione con riguardo all'Italia e al Regno Unito della presente Convenzione in forza dell'articolo XXIII, salvo che non sia diversamente ed espressamente concordato da entrambe le Parti Contraenti, farà cessare l'applicazione della presente Convenzione rispetto a qualunque territorio cui è stata estesa in forza di questo articolo. I territori cui questo articolo si riferisce sono (a) con riguardo al Regno Unito: qualunque territorio diverso dal Regno Unito e delle cui relazioni internazionali è responsabile il Regno Unito: (b) con riguardo all'Italia: qualunque territorio diverso dall'Italia e delle cui relazioni internazionali è responsabile l'Italia.
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