Convenzione
Art. XX
20 / 23In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XX
La presente Convenzione può essere estesa, sia integralmente sia con modificazioni, a qualunque territorio di una delle Parti Contraenti cui questo articolo si riferisce e che applichi imposte sostanzialmente simili per la loro natura a quelle che formano oggetto della presente Convenzione, ed una tale estensione ha effetto dalla data ed è soggetta alle modificazioni e condizioni (incluse le condizioni relative alla cessazione) che possono essere specificate e concordate fra le Parti Contraenti con note da scambiarsi a questo effetto.
La cessazione con riguardo all'Italia e al Regno Unito della
presente Convenzione in forza dell'articolo XXIII, salvo che non sia diversamente ed espressamente concordato da entrambe le Parti Contraenti, farà cessare l'applicazione della presente Convenzione rispetto a qualunque territorio cui è stata estesa in forza di questo articolo.
I territori cui questo articolo si riferisce sono
(a) con riguardo al Regno Unito: qualunque territorio diverso dal
Regno Unito e delle cui relazioni internazionali è responsabile il Regno Unito:
(b) con riguardo all'Italia: qualunque territorio diverso
dall'Italia e delle cui relazioni internazionali è responsabile l'Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-xx