Art. XVIII
Convenzione

Art. XVIII

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In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XVIII Le autorità fiscali delle Parti Contraenti si scambieranno le informazioni (che siano a loro disposizione in forza delle rispettive leggi fiscali normalmente applicate) necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione o per la prevenzione delle frodi o per l'applicazione delle disposizioni interne contro le evasioni alle leggi relative alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate dovranno essere tenute segrete e non dovranno essere comunicate a persone diverse da quelle incaricate dell'accertamento e riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un procedimento commerciale, di affari, industriale o professionale. L'espressione "autorità fiscale" come usata in questo articolo, designa nel caso del Regno Unito i "Commissioners of Inland Revenue" o i loro rappresentanti autorizzati; nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette; e, nel caso dei Paesi ai quali la presente Convenzione è estesa ai sensi dell'articolo, XX, le autorità competenti per l'applicazione in tali Paesi delle imposte cui la presente Convenzione si riferisce.
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