Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed Impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed Impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960. 25 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. I Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Art. II Articolo II Nella presente Convenzione, a meno che il contesto altrimenti richieda: (a) Il Art. III Articolo III Un'impresa di uno dei Paesi non è soggetta ad Imposizione nell'altro Paese, c Art. IV Articolo IV Quando a) un'impresa di uno dei Paesi partecipa, direttamente o indirettamente Art. V Articolo V I redditi di qualunque natura derivanti da beni immobili situati in uno dei Pae Art. VI Articolo VI Nonostante le disposizioni degli articoli III e IV, i profitti che un'impresa Art. VII Articolo VII I dividendi pagati da una società residente in uno dei Paesi ad un residente Art. VIII Articolo VIII Gli interessi di qualunque natura derivanti da fonti situate in uno dei Paes Art. IX Articolo IX I canoni (royalties) ricavati da fonti situate in uno dei Paesi da un resident Art. X Articolo X Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attività commerciale o industr Art. XI Articolo XI Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate da o con fondi costituiti da una Art. XII Articolo XII I profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli pr Art. XIII Articolo XIII Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo dell Art. XIV Articolo XIV I professori e gli insegnanti di uno del Paesi, che ricevono remunerazioni pe Art. XV Articolo XV Gli studenti e gli apprendisti di uno dei Paesi, che ricevono un insegnamento Art. XVI Articolo XVI Le persone fisiche residenti dell'Italia hanno diritto alle stesse deduzioni, Art. XVII Articolo XVII Le leggi delle Parti Contraenti continueranno a regolare la tassazione dei r Art. XVIII Articolo XVIII Le autorità fiscali delle Parti Contraenti si scambieranno le informazioni Art. XIX Articolo XIX I nazionali di una delle Parti Contraenti non possono essere assoggettati nel Art. XX Articolo XX La presente Convenzione può essere estesa, sia integralmente sia con modificaz Art. XXI Articolo XXI La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno s Art. XXII Articolo XXII All'entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità all'articolo Art. XXIII Articolo XXIII La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma luna o l'altra delle Par Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360