Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 ott 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957.
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