Art. 6
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353
In vigore dal 2 ott 1962
La pensione indiretta di privilegio nonchè quella di riversibilità della pensione diretta di privilegio sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all', prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto per i casi contemplati dal comma secondo del .
Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di riversibilità di cui al precedente comma è determinata prendendo a base il trattamento diretto liquidato ai sensi dei tre primi commi dell', Per i trattamenti previsti dai commi precedenti, la parte determinata sulla, rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell' non può essere inferiore a lire 198.000 annue per le pensioni di riversibilità di cui al comma secondo ed a lire 273.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.
Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alle metà dei proventi di cui all'ultimo comma dell', viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non può superare, però, lire 156.000 annue per le pensioni di riversibilità di cui al comma secondo e lire 208.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.
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