Art. 16 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353

Art. 16

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353

In vigore dal 2 ott 1962
All'onere di lire 142,5 milioni, derivante allo Stato dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà mediante la parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dai versamenti all'Erario a seguito dell'aumento di tariffe previste dal provvedimento concernente modificazioni allo ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - BOSCO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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