Art. 14
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353
In vigore dal 20 dic 1975
Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, con le modifiche contenute nei commi seguenti.
Le norme contenute nel comma secondo, lettere c) e d) dell' della citata legge n. 1224, sono modificate nel senso che si considera come retribuzione, per l'ufficiale giudiziario, l'importo di lire 525.000, 675.000, 750.000, 825.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo di lire 367.500, 472.500, 525.000, 577.500, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'. (1)
La comunicazione di cui all' della citata legge n. 1224 viene data all'interessato, nonchè alla Corte di appello, all'Ufficio provinciale del tesoro e all'Ufficio del registro competenti per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario dovuto alla Cassa pensioni.
Per l'estinzione della sovvenzione, prevista dall' della citata legge n. 1224, i versamenti vengono effettuati, mediante rate bimestrali posticipate costanti di importo pari ai doppio della quota mensile ceduta, con le modalità stabilite per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario, a cura degli Uffici indicati al comma precedente. Le disposizioni contenute nel primo periodo del terzo comma del citato non si applicano per gli iscritti contemplati dal comma primo.
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