Art. 6 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1340

Art. 6

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1340

In vigore dal 26 set 1962
I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all', si rendano disponibili entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario e primo archivista, sono ricoperti mediante concorsi per esami e per titoli, da svolgersi con le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno. A detti concorsi possono partecipare gli impiegati di ruolo ordinario o aggiunto dell'A.A.I., in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano maturato l'anzianità richiesta dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi, oltre al servizio prestato nei ruoli ordinari od aggiunti, anche il servizio prestato anteriormente presso l'A.A.I. in modo ininterrotto e lodevole e nell'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle della carriera di appartenenza.
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