Art. 5
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1340
In vigore dal 26 set 1962
Effettuati i trasferimenti di cui all', il personale già inquadrato nei ruoli aggiunti della A.A.I., ad eccezione di coloro che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma dell' e quello che nei ruoli stessi sarà inquadrato in applicazione dell', sono trasferiti nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli organici dell'Amministrazione medesima, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.
Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle singole qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati collocati in ciascuna di esse ai sensi del precedente e secondo l'ordine di inquadramento nei ruoli aggiunti.
Il collocamento nei ruoli organici del personale di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle vacanze successive.
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