Art. 11
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1340
In vigore dal 26 set 1962
Il servizio prestato presso l'A.A.I. e presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas anteriormente alla nomina in ruolo del personale di cui agli della presente legge può essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme stabilite dall' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
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