Art. 10 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1340

Art. 10

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1340

In vigore dal 26 set 1962
Il personale dei ruoli aggiunti dell'A.A.I. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriera inferiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto può ottenere, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data anzidetta, il collocamento nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, purchè eserciti di fatto funzioni proprie della carriera stessa da almeno due anni.
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