Art. 5 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1339

Art. 5

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1339

In vigore dal 26 set 1962
I contributi nell'assicurazione facoltativa, eventualmente residuati dopo l'utilizzazione di essi nell'assicurazione obbligatoria di pensione per gli artigiani ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 luglio 1959, numero 463, per il periodo posteriore al 1 luglio 1920, o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulta raggiunta successivamente a detta data, danno titolo alla liquidazione della corrispondente quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.
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