Art. 8 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

Art. 8

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 26 set 1962
Il quinto comma dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito".
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