Art. 6 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

Art. 6

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 28 mar 1968
È fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all' della legge 20 febbraio 1958, n. 55. I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1 gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal numero 1) dell', sub , della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, semprechè nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i superstiti degli assicurati dalle lettere a), b) e c) dell' della legge 20 febbraio 1958, n. 55. La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo comma del presente articolo.
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