Art. 24
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338
In vigore dal 26 set 1962
Il diritto a beneficiare del trattamento minimi di cui alla lettera b) del primo comma dell' decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.
I pensionati che compiano il 65° anno di età nel corso del 1962 hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo comma del successivo .
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