Art. 20 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

Art. 20

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 1 gen 1998
A partire dai primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai fini della garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle pensioni, è fissata in ragione del 18 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 12 per cento a carico del datore di lavoro e il 6 per cento a carico del lavoratore. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963, la misura del contributo di cui al precedente comma è determinata in ragione del 19,80 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,20 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,60 per cento a carico del lavoratore. In aumento alle misure del contributo di cui ai precedenti commi, si applicano le seguenti quote di contribuzione, previste dall' della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati: il 2,80 per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il periodo di paga precedente a quello in corso al 1 gennaio 1964, data in cui - ai sensi dell' della citata legge 31 dicembre 1961, n. 1443 - l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati è posto a carico delle rispettive gestioni della assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio, mediante adeguamento delle misure dei relativi contributi con l'osservanza dei criteri di ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori prevista per il funzionamento di ciascuna gestione; lo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fino all'intera copertura della parte di onere per l'assistenza di malattia ai pensionati non fronteggiata dalla disponibilità del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 1 gennaio 1962. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi.
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