Art. 2 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

Art. 2

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 12 dic 1985
L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell', non può essere inferiore ai seguenti minimi: a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600; b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500. (4) I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti: a) a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito; (8) (10) (11) (12) b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199. Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi di cui all' della legge 4 aprile 1952, n. 218. I trattamenti minimi di pensione per invalidità o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall', sub , della legge 4 aprile 1952, n. 218. Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie. Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge. A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall', quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.
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