Art. 18 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

Art. 18

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 26 set 1962
Sono apportate le seguenti modificazioni agli del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, già modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652 e 25 gennaio 1959, n. 26: 1°) la lettera a) dell' è sostituita dalla seguente: "a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra"; 2°) la lettera b) dell' è sostituita dalla seguente: "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 20.000 mensili nel caso di due genitori"; 3°) l' è sostituito dal seguente: "I limiti di reddito previsti negli per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 18.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due genitori".
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