Art. 16
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338
In vigore dal 26 set 1962
Le disposizioni degli , commi primo e secondo, della presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle Gestioni speciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463.
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