Art. 10 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

Art. 10

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

In vigore dal 26 set 1962
Nel caso di contitolare di pensione di riversibilità che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dallo della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall' della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.
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