Art. 9 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

Art. 9

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

In vigore dal 6 set 1962
Relazioni e referenze ispettive. Al termine della verifica, l'ispettore redige una relazione nella, quale menziona succintamente le irregolarità e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle. I magistrati ispettori riferiscono anche sulla entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati, nonchè sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato. I funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti ne raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato; per quanto concerne l'attività dei magistrati essi debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici. Nei casi in cui sia stata disposta, ti sensi del secondo comma dell' una nuova ispezione, e questa constati il permanere delle deficienze o irregolarità precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali provvedimenti anche di carattere disciplinare.
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