Art. 9
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311
In vigore dal 6 set 1962
Relazioni e referenze ispettive.
Al termine della verifica, l'ispettore redige una relazione nella, quale menziona succintamente le irregolarità e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle.
I magistrati ispettori riferiscono anche sulla entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati, nonchè sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato.
I funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti ne raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato; per quanto concerne l'attività dei
magistrati essi debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici.
Nei casi in cui sia stata disposta, ti sensi del secondo comma
dell' una nuova ispezione, e questa constati il permanere delle deficienze o irregolarità precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali provvedimenti anche di carattere disciplinare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1311#art-9