Art. 6 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

Art. 6

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

In vigore dal 6 set 1962
Promozioni di funzionari con incarico ispettivo. L'effettivo esercizio delle funzioni ispettive alle dipendenze dell'ispettorato generale è parificato al servizio prestato negli uffici giudiziari, ai fini del computo del biennio richiesto dall'articolo 44, secondo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, per poter partecipare al concorso speciale ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a cancelliere capo di Corte di appello o a segretario capo di Procura generale. La Commissione centrale di scrutinio, nella valutazione della qualità del servizio prestato dai funzionari di cancelleria o segreteria ai fini di cui all'articolo 30 terzo comma della predetta legge, terrà in particolare considerazione il lodevole esercizio delle funzioni ispettive.
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