Art. 14 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

Art. 14

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

In vigore dal 6 set 1962
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà, inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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