Art. 1 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

Art. 1

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311

In vigore dal 29 ago 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Organico dell'ispettorato generale. L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, è posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli ed è costituito: 1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale; 2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale; 3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi; 4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali . I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale .
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