Art. 1
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1311
In vigore dal 29 ago 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Organico dell'ispettorato generale.
L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, è posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli ed è costituito:
1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;
2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;
3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;
4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali
.
I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale
.
Storico versioni
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