Art. 8 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1290

Art. 8

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1290

In vigore dal 11 mag 1980
Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento che siano scadute dopo il 10 gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento.
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