Art. 10
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1290
In vigore dal 1 set 1962
Fermo restando il numero massimo previsto dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, modificata col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, determina la sede delle Direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i centri meccanografici e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro.
Le modalità per la disposizione di pagamento con il sistema meccanografico, previsto dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, possono essere estese - con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti - alle altre spese fisse amministrate dalle Direzioni provinciali del tesoro.
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