Art. 28 · LEGGE 12 agosto 1962, n. 1289

Art. 28

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1289

In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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