Art. 36 · LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257

Art. 36

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257

In vigore dal 25 ago 1962
Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 agosto 1962 SEGNI FANFANI- BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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