Art. 29
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257
In vigore dal 25 ago 1962
Ricorso amministrativo in materia di incompatibilità
Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinchè provveda ai sensi dell'articolo precedente.
Qualora si tratti di causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla proclamazione.
Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato che ha 10 giorni per rispondere.
Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
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