Art. 25
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257
In vigore dal 25 ago 1962
Decadenza dei Consigli regionali per le cause sopravvenute di ineleggibilità.
Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.
La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilità siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.
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