Art. 22 · LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257

Art. 22

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257

In vigore dal 25 ago 1962
Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, sia d'ufficio sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione. La Corte d'appello decide entro 90 giorni.
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