Art. 21
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257
In vigore dal 16 set 2010
Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri
Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale,
in materia di eleggibilità
. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.
Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda, entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli .
La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata, entro cinque giorni agli interessati.
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