Art. 3 · LEGGE 5 agosto 1962, n. 1209

Art. 3

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1209

In vigore dal 31 mar 1972
L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 .
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