Art. 15 · LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

Art. 15

LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

In vigore dal 5 set 1962
Modalità dei concorsi I concorsi previsti dall' sono indetti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti indicati negli . Le Commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell' sostituito, al direttore dell'Ufficio, chi ne fa le veci.
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