Art. 13 · LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

Art. 13

LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

In vigore dal 5 set 1962
Inquadramento del personale in servizio Il personale appartenente ai ruoli dell'Ufficio traduzioni, di cui alla tabella 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è collocato nei ruoli organici stabiliti dall' della presente legge, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla anzianità di servizio ed all'attuale qualifica.
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