Art. 1
LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206
In vigore dal 5 set 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri
Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia è costituito come alla tabella A.
Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro per la grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.
Alla direzione di esso è preposto un direttore.
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