Art. 1 · LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

Art. 1

LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

In vigore dal 5 set 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia è costituito come alla tabella A. Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro per la grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri. Alla direzione di esso è preposto un direttore.
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