Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 ago 1962
All'onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63, sarà fatto fronte a carico del fondo globale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso per provvedere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI - RUMOR - MATTARELLA - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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