Art. 1
In vigore dal 17 ago 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia:
a) Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia con Protocolli, Atto finale e Scambio di Note, firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi;
b) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguir; per l'applicazione dello Accordo suddetto firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi
c) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di cui alla lettera a) firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-rd-1